Nuova classificazione ATECO 2025

Dal 1° gennaio 2025 è in vigore la classificazione ATECO 2025, operativa dal 1° aprile 2025 in sostituzione della versione della classificazione ATECO 2007 – Aggiornamento 2022.

La realizzazione dell’ATECO 2025 è il risultato di un’articolata operazione di revisione effettuata in collaborazione con altri enti istituzionali sotto il coordinamento dell’ISTAT in qualità di responsabile della classificazione delle attività economiche.

 

ATECO 2025 rappresenta la versione nazionale della classificazione europea delle attività economiche in quanto dettaglia i contenuti espressi nella classificazione NACE Rev. 2.1 e rappresenta al meglio la peculiarità del sistema produttivo nazionale.

In particolare, la nuova versione contiene una più puntuale descrizione delle attività economiche che caratterizzano i processi di innovazione e di trasformazione del tessuto produttivo internazionale, dell’economia e della società italiana ed europea.

 

L’ISTAT, quale ente responsabile, ha predisposto strumenti utili per facilitare l’accesso e la navigazione all’interno della nuova classificazione, permettendo agli utenti di ricercare e identificare il codice ATECO corrispondente a una specifica attività economica attraverso la sua descrizione.

Il codice ATECO ottenuto può essere utilizzato per la registrazione della partita IVA presso le autorità competenti, come il Registro delle imprese delle Camere di commercio e l’Anagrafe tributaria dell’Agenzia delle entrate.

Questo aspetto evidenzia la necessità di una corretta interpretazione e applicazione della nuova classificazione da parte degli operatori economici, al fine di garantire la conformità alle normative fiscali e amministrative vigenti.

 

Per le finalità fiscali, tutti gli operatori IVA sono tenuti ad utilizzare i codici attività indicati nella nuova classificazione ATECO 2025 negli atti e nelle dichiarazioni da presentare all’Agenzia delle entrate, salva diversa indicazione riportata nelle istruzioni dei modelli fiscali.
Come previsto con la Risoluzione n. 262/E/2008, l’adozione della nuova classificazione ATECO 2025 non comporta l’obbligo di presentare un’apposita dichiarazione di variazione dati. Tuttavia, essendo state introdotte modifiche sia nella struttura dei codici che nei rispettivi titoli e contenuti, il contribuente potrebbe rilevare la necessità di comunicare all’Agenzia delle entrate una nuova codifica che meglio rappresenta l’attività svolta.

 

In particolare, nella FAQ del 5 marzo 2025, l’Agenzia delle entrate chiarisce che per le dichiarazioni IVA 2025 presentate a decorrere dal 1° aprile 2025, i contribuenti possono indicare, in alternativa: i precedenti codici ATECO 2007 (aggiornamento 2022) oppure i “nuovi” codici ATECO 2025, avendo cura di riportare il codice 1 nella casella “Situazioni particolari” presente nel frontespizio del modello. 

 

 

Ebac: contributo per ristrutturazione laboratorio artigiano

Sostegno alle imprese artigiane con la previsione di un contributo dedicato alla ristrutturazione dei laboratori

L’Ente Bilaterale Artigianato Campania offre alle imprese artigiane un contributo volto alla copertura del 20% delle spese sostenute, per la ristrutturazione dei laboratori, fino ad un massimo di 3.000,00 euro. 
Saranno ammesse le spese di progettazione, le opere edili e gli interventi sugli impianti. 
Al fine di ottenere il contributo, gli interessati dovranno allegare alla richiesta i seguenti documenti:
– documentazione attestante le spese sostenute;
– ricevute di pagamento/bonifici;
– contratto stipulato tra impresa artigiana e ditta edile attestante i lavori di ristrutturazione;
– autorizzazione al trattamento dei dati ai fini della legge sulla privacy (mod. EBAC);
– fotocopia documento identità del richiedente.

CCNL Riscossione Tributi: approvata la piattaforma di rinnovo

Approvata la piattaforma con il 98% dei voti favorevoli

E’ stata approvata il 1° aprile la piattaforma di rinnovo del CCNL applicabile ai quadri direttivi ed al personale delle aree professionali dipendenti da Agenzia delle Entrate, Riscossione ed Equitalia, con una percentuale di voti favorevoli superiore al 98%.
E’ stata, pertanto, inviata alle Controparti, al fine di iniziare quanto prima le trattative per il rinnovo. 
Tra le richieste dei sindacati  si ricordano la riduzione dell’orario di lavoro settimanale a 35 ore,  il riconoscimento di un’ulteriore giornata di ferie e  l’aumento del 15% di tutte le voci economiche.

CCNL Metalmeccanica Cooperative: prosegue il confronto per il rinnovo contrattuale

Restano distanti le posizioni con la Parte datoriale su aumenti e riduzione dell’orario di lavoro

Le OO.SS. Fim-Cisl, Fiom-Cgil e Uilm-Uil hanno reso noto il proseguimento del confronto sulla trattativa per il rinnovo contrattuale relativo al settore metalmeccanica cooperative, scaduto a giugno dello scorso anno. Nella giornata del 31 marzo scorso, a seguito dell’incontro, si è registrata una distanza sulla parte salariale e sulla riduzione dell’orario di lavoro. La parte datoriale ha modificato la proposta del tavolo tecnico del 20 marzo scorso che precederebbe un contratto di durata quadriennale, con un minimo garantito pari al 2% dei minimi contrattuali per ogni anno di vigenza contrattuale, pari a circa 175,00 euro sul livello C3, ex 5° livello. Diventa importante, anche, introdurre un tetto agli aumenti che fino al 4% dell’Ipca-Nei vanno ad incrementare i minimi contrattuali. Invece, per l’eventuale parte eccedente deve essere concordata una soluzione compatibile con i costi contrattuali e aziendali. Quest’ultimo punto sarà oggetto di confronto nel corso del prossimo rinnovo. 
Per quel che riguarda la previdenza complementare e l’assistenza sanitaria integrativa, le OO.SS. propongono un incremento del contributo aziendale pari al 2,3% per tutti senza differenze; l’integrazione dell’attuale sistema mediante una polizza LCT (Long Term Care); il sostegno dei costi per il mantenimento dell’equilibrio della sanità integrativa a carico aziendale per tutta la vigenza, con un incremento complessivo a carico dell’azienda di 6,00 euro mensili e di 72,00 euro annui. Invece, per i flexible benefit è stato proposto un incremento da 200,00 a 220,00 euro. Previsto anche un incremento del valore economico a 600,00 euro, prendendo in esame la possibilità di riscrivere la norma che regola l’erogazione dell’istituto. 
Le Cooperative hanno fatto registrare una chiusura sulla riduzione dell’orario di lavoro, fatta eccezione sul secondo livello aziendale. È stato richiesto, infatti, di valutare più ore di riduzione dell’orario per chi è impegnato in turnistiche superiori ai 15 turni settimanali. Non si sono registrati riscontri sulla parte normativa relativa a: inquadramento professionale; formazione professionale; conciliazione vita e lavoro; protocollo partecipativo e sul tema salute e sicurezza. 
I prossimi incontri sono stati calendarizzati per il 17 e 28 aprile e 5 maggio. Qualora la controparte non darà delle risposte sul tema del salario e sull’orario di lavoro, le OO.SS. valuteranno l’apertura di una fase di mobilitazione. 

Qualificazione fiscale di una prestazione complessa legata alla pratica dello sport

L’Agenzia delle entrate ha affrontato un dubbio posto da una società sull’esenzione IVA per prestazione complessa legata alla pratica dello sport (Agenzia delle entrate, risposta 3 aprile 2025, n. 87)

L’Agenzia delle entrate ha esaminato il caso presentato da una società, stabilita in uno Stato extra-UE, in merito alla qualificazione fiscale di una prestazione di servizi ricevuta da una società italiana, proprietaria di un autodromo. La prestazione consiste nell’utilizzo della pista per eventi sportivi di rilevanza europea e mondiale, comprendendo anche servizi accessori come ospitalità, catering e supporto organizzativo.

 

La società italiana ha emesso una fattura applicando l’aliquota IVA ordinaria, qualificando il servizio come locazione di bene immobile ai sensi dell’articolo 7-quater del Decreto IVA. L’istante contesta questa qualificazione, sostenendo che la prestazione debba essere considerata come una “prestazione complessa legata alla pratica sportiva”, in quanto l’uso della pista è intrinsecamente connesso all’attività sportiva e le attività accessorie sono essenziali per il corretto svolgimento dell’evento. Pertanto, la società chiede all’Agenzia delle entrate se tale prestazione possa beneficiare dell’esenzione IVA prevista dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera m) della Direttiva 2006/112/CE, che riguarda le prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport fornite da organismi senza fini di lucro.

 

L’agenzia chiarisce che, sebbene si possa concordare sulla natura complessa della prestazione, ci sono dubbi sulla sua qualificazione come “legata alla pratica dello sport” secondo i criteri stabiliti dalla Direttiva IVA. Infatti, l’esenzione prevista dall’articolo 132 richiede che il prestatore sia un organismo senza fini di lucro, requisito che non sembra sussistere nel caso di specie, trattandosi di una società commerciale. 

 

Tale requisito soggettivo è stato recepito e confermato anche nella normativa nazionale. L’articolo 36 bis del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, al comma 1 dispone, infatti, che «le prestazioni di servizi strettamente connessi con la pratica dello sport, compresi quelli didattici e formativi, rese nei confronti delle persone che esercitano lo sport o l’educazione fisica da parte di organismi senza fine di lucro, compresi gli enti sportivi dilettantistici di cui all’articolo 6 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, sono esenti dall’imposta sul valore aggiunto».

 

L’esenzione IVA invocata dall’istante, dunque, non può trovare applicazione nella fattispecie in esame perché il prestatore è una società commerciale, cioè un organismo con finalità di lucro. Pertanto, nel caso di specie, la prestazione ricevuta deve essere considerata come relativa a un bene immobile situato in Italia e soggetta all’aliquota IVA del 22%