Pubblicata la Legge sulla valorizzazione e promozione del made in Italy

È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 27 dicembre 2023, n. 300, la Legge 27 dicembre 2023, n. 206, recante disposizioni organiche tese a valorizzare e promuovere, in Italia e all’estero, le produzioni di eccellenza, il patrimonio culturale e le radici culturali nazionali, quali fattori da preservare e tramandare non solo a fini identitari, ma anche per la crescita dell’economia nazionale nell’ambito e in coerenza con le regole del mercato interno dell’UE.

La Legge 27 dicembre 2023, n. 300, persegue come obiettivo il recupero delle tradizioni, la valorizzazione dei mestieri e il sostegno ai giovani che operano o intendono impegnarsi, negli studi e professionalmente, nei settori e nelle attività che determinano il successo del made in Italy nel mondo, nonchè la promozione del territorio, delle bellezze naturali e artistiche e del turismo.

L’entrata in vigore è prevista per l’11 gennaio 2024.

 

Il 15 aprile di ciascun anno si festeggerà la “Giornata nazionale del made in Italy”, al fine di celebrare la creatività e l’eccellenza italiana presso le istituzioni pubbliche, le scuole di ogni ordine e grado e i luoghi di produzione.

 

Viene istituito, all’articolo 4, un Fondo Nazionale del Made in Italy con la dotazione iniziale di 700 milioni di euro per l’anno 2023 e di 300 milioni di euro per l’anno 2024, al fine di sostenere la crescita, il sostegno, il rafforzamento e il rilancio delle filiere strategiche nazionali,

 

Per il rafforzamento del sostegno alle iniziative di auto imprenditorialità promosse da donne e allo sviluppo di nuove imprese femminili in tutto il territorio nazionale, all’articolo 5 viene rifinanziato, per un importo di 15milioni di euro per l’anno 2024, il Fondo rotativo di cui all’articolo 4-bis del D.Lgs. n. 185/2000.

 

Allo scopo di promuovere la conoscenza e la consapevolezza delle potenzialità connesse alla brevettazione delle invenzioni e di sostenere la valorizzazione dei processi di innovazione, alle start up innovative e alle microimprese è concesso, per l’anno 2024, il “Voucher 3I – Investire In Innovazione”, autorizzando la spesa di 8 milioni di euro per l’anno 2023 e di 1 milione di euro per l’anno 2024.

 

Per la promozione nel campo della vivaistica forestale e per la creazione e il rafforzamento delle imprese boschive e dell’industria della prima lavorazione del legno viene autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l’anno 2024 per la concessione, nel medesimo anno, di contributi a fondo perduto per 15 milioni di euro e di finanziamenti a tasso agevolato per 10 milioni di euro.

 

All’articolo 18, è istituito il liceo del Made in Italy con l’obiettivo di promuovere le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al made in Italy, con scrizioni a partire da gennaio 2024.

 

L’articolo 7, poi, prevede che l’impresa titolare o licenziataria di un marchio registrato da almeno 50 anni o per il quale sia possibile dimostrare l’uso continuativo da almeno cinquanta anni, che intenda cessare definitivamente l’attività svolta, notifichi preventivamente al Ministero delle imprese e del made in Italy le informazioni relative al progetto di cessazione dell’attività indicando, in particolare, i motivi economici, finanziari o tecnici che impongono la cessazione medesima. Dopodiché il MIMIT potrà scegliere di subentrare gratuitamente nella titolarità del marchio qualora lo stesso non sia stato oggetto di cessione a titolo oneroso da parte dell’impresa titolare o licenziataria.

 

Con l’articolo 36 viene modificato il comma 132, dell’articolo 2, della Legge n. 662/1996, stabilendo che l’ISMEA possa concedere mutui a tasso agevolato in favore di imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che attuano iniziative finalizzate all’acquisizione di una o più imprese operanti nel medesimo settore di produzione primaria o di prima trasformazione. 

Indennità DIS-COLL: disponibile il nuovo servizio di presentazione della domanda

Gli utenti che intendono presentare domanda per l’indennità di disoccupazione DIS-COLL possono farlo utilizzando la nuova versione evolutiva del servizio (INPS, messaggio 27 dicembre 2023, n. 4670).

I cittadini interessati, autenticandosi con la propria identità digitale SPID almeno di Livello 2, CNS o CIE direttamente dal sito istituzionale dell’INPS, possono accedere al nuovo servizio di presentazione della domanda di prestazione DIS-COLL seguendo il percorso: “Sostegni, sussidi indennità” > “Per disoccupati” > “DIS-COLL: indennità mensile di disoccupazione” > “Utilizza il servizio” > “DIS-COLL – domanda” > “Nuova Domanda di Indennità di Disoccupazione”.

 

Gli Istituti di Patronato, invece, possono utilizzare il link presente sul Portale dei Patronati al seguente percorso: “Servizi” > “Categoria: supporto al reddito” > “Disoccupazione” > “Lavoratori a progetto” > “DIS-COLL” > “Nuova procedura”.

 

Per i soli cittadini viene temporaneamente mantenuto anche il servizio già in uso, che sarà attivo e accessibile fino a quando non verrà data comunicazione che la nuova versione del servizio è diventata la modalità esclusiva per inoltrare l’istanza.

 

L’utente, attraverso la nuova versione di invio della domanda, ha la possibilità di:

 

–        compilare agevolmente il modulo di domanda della prestazione DIS-COLL, tramite l’esemplificazione dei dati da inserire e la precompilazione delle informazioni, relative alla propria posizione, già in possesso dell’Istituto;

–        avere una visione aggregata dei dati concernenti uno specifico ambito, grazie a una riorganizzazione modulare dei “Quadri” componenti la procedura;

–        visualizzare i potenziali punti di attenzione emersi nel corso della compilazione della domanda.

 

Al momento della presentazione della domanda, si attivano alcuni controlli sincroni con la finalità di verificare il diritto alla prestazione e fornire immediatamente all’utente le necessarie informazioni e/o segnalare eventuali criticità che possono incidere sul riconoscimento dell’indennità medesima.

 

Ad esempio, nel caso in cui venga rilevata l’assenza di iscrizione alla Gestione separata viene evidenziata all’utente, tramite un’apposita nota, la necessità di iscrizione alla predetta Gestione per potere accedere alla prestazione di DIS-COLL.

 

I dati ulteriori su cui è operativo il controllo sono quelli che riguardano l’iscrizione a Ordini o Albi professionali, l’iscrizione alla Gestione Artigiani e Commercianti, la titolarità di partita IVA.

 

È, inoltre, presente una schermata di “Avvisi” all’utente che, in base all’esito dei controlli automatici e alle dichiarazioni rese dall’assicurato all’interno della domanda, evidenzia gli elementi che possono incidere sul riconoscimento della prestazione stessa, nonché una pagina di riepilogo dei dati.

CIPL Operai Agricoli Vibo Valentia: al via la trattativa per il rinnovo del contratto provinciale

Aspetti economici e normativi all’esame delle OO.SS. e delle Associazioni datoriali

Il giorno 21 dicembre 2023, presso la sede di Confagricoltura Vibo Valentia, tra le Organizzazioni datoriali Confagricoltura, Coldiretti e Cia e le organizzazioni sindacali dei lavoratori Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila-Uil, sono state avviate le trattative per il rinnovo del contratto provinciale di lavoro per gli operai agricoli e florovivaisti della Provincia di Vibo Valentia. Il contratto interesserà per la parte retributiva il biennio 2023/2024, mentre per quella normativa il quadriennio 2024/2027.
Il Presidente di Confagricoltura, con l’auspicio che il nuovo tavolo delle trattative possa procedere speditamente, ha rappresentato che sarà necessario tener presente le diverse criticità dell’attuale contesto economico. Anche la Coldiretti, nell’esprimere soddisfazione per l’apertura del tavolo di confronto, ha reso nota la necessità di miglioramenti anche in merito all’aspetto normativo del contratto. 
Le OO.SS., nel rimandare alle prossime riunioni l’analisi degli aspetti normativi, hanno sottolineato l’importanza della difesa del potere d’acquisto dei lavoratori.

CCNL Istruzione e Ricerca: trattativa all’Aran per la sequenza contrattuale del personale delle AOU

Profili sanitari, progressione economica ed indennità per il personale delle Aziende ospedaliero – universitarie

Il 19 dicembre scorso si è tenuto, presso l’Aran, l’incontro per la prosecuzione della trattativa per la sequenza contrattuale del personale delle Aziende ospedaliero – universitarie (art. 78, lettera C) dell’ipotesi di CCNL Istruzione e Ricerca, relativo al triennio 2019-2021.
Il giorno prima della riunione, ha reso noto la Flc-Cgil, l’Aran ha inviato una bozza di testo, ritenuta, però, dalla Sigla sindacale da integrare e modificare. Per quel che riguarda, infatti, la tabella di corrispondenza del personale, bisogna elencare le aree professionali previste dal CCNL Istruzione e Ricerca – Area Comparto, inserendo specifiche per quel che concerne i profili sanitari, al fine di precisare che per le AOU – lettera a) dell’art.2 del D.Lgs 21 dicembre 1999, n. 517 (ex policiclici a gestione diretta) – le assunzioni devono essere fatte solo ed esclusivamente sulla base del CCNL Istruzione e Ricerca, ritenuto l’unico contratto collettivo nazionale applicabile al personale contrattualizzato non dirigente che opera nelle Aziende ospedaliero – universitarie. Resta da definire, anche, il tema delle relazioni sindacali, sia per il personale che presta servizio nelle AOU, di cui alla lettera a), che per quello che opera nelle AOU di tipo b).
Ma non è tutto. Al vaglio ci sono anche la disamina sulla progressione economica all’interno delle aree; la problematica riguardante il personale medico e dirigente sanitario; le indennità – incarichi che vanno riconosciute anche al personale universitario e la mobilità del personale verso l’Ateneo. In ogni caso, le trattative proseguono. Il prossimo incontro è fissato per l’11 gennaio 2024.

Indennità a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico: le istruzioni amministrative

Arrivano le indicazioni per l’erogazione del beneficio sia per l’anno 2022, sia per il 2023 (INPS, circolare 27 dicembre 2023, n. 109).

L’INPS fornisce le istruzioni amministrative sia per l’attuazione della disposizione in materia di indennità una tantum per l’anno 2022 a favore dei lavoratori a tempo parziale ciclico (articolo 18, comma 1, D.L. n. 145/2023, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 191/2023, di interpretazione autentica dell’articolo 2-bis del D.L. n. 50/2022) pari a 550 euro, sia in materia della medesima indennità una tantum per il 2023 (articolo 18, comma 2, del decreto-legge n. 145/2023).

In particolare, l’articolo 18, comma 1 del D.L n. 145/2023 ha fornito l’interpretazione autentica dell’articolo 2-bis, comma 1, del Decreto Aiuti, chiarendo che la disposizione di cui all’articolo 2-bis, comma 1 del D.L. n. 50/2022, nella parte in cui prevede il riconoscimento, per il 2022, di un’indennità una tantum a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale nell’anno 2021, si intende riferita ai lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un rapporto di lavoro a tempo parziale che prevede periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa, e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane, dovuti a sospensione ciclica della prestazione lavorativa.

Pertanto, la previsione di cui all’articolo 2-bis del Decreto Aiuti è da intendersi riferita ai titolari di tutti i rapporti di lavoro part-time, a prescindere dalla qualificazione formale degli stessi come verticali, misti od orizzontali, purché caratterizzati dalle caratteristiche temporali sopra citate.

Proprio in attuazione della norma di interpretazione autentica, l’indennità una tantum per l’anno 2022 è riconosciuta ai lavoratori che siano stati titolari nel 2021 di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico caratterizzato da periodi non interamente lavorati di almeno un mese in via continuativa e complessivamente non inferiori a 7 settimane e non superiori a 20 settimane e che possono fare valere gli ulteriori requisiti previsti dall’articolo 2-bis del Decreto Aiuti (non titolarità di altro rapporto di lavoro dipendente diverso da quello a tempo parziale ciclico, né di un trattamento pensionistico diretto e non percezione della NASpI).

Con specifico riferimento alla sussistenza di questi requisiti, l’INPS evidenzia che per i lavoratori interessati che hanno presentato la domanda per l’indennità una tantum 2022 nel 2023, il controllo relativo alla non titolarità di altro rapporto di lavoro, di trattamento pensionistico diretto, nonché quello relativo alla non percezione dell’indennità NASpI, viene effettuato non alla data di presentazione della domanda, bensì alla data del 30 novembre 2022, ultima data utile originariamente indicata nella circolare INPS  n. 115/2022.

Indennità una tantum per l’anno 2023

Come già detto, il D.L. n. 145/2023, all’articolo 18, comma 2, ha previsto il riconoscimento di una indennità una tantum di importo pari a 550 euro, anche per l’anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nel 2022 con le caratteristiche temporali già descritte e i medesimi requisiti.

Considerato il sistema di accredito contributivo previsto per la generalità dei lavoratori dipendenti, l’INPS precisa che per periodo continuativo di un mese si intende un arco temporale pari a 4 settimane (parametrato in giornate per gli assicurati del Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo per i quali l’accredito è espresso in giornate).

L’Istituto evidenzia anche che il lavoratore è da intendersi percettore di NASpI anche nell’ipotesi in cui – alla data di presentazione della domanda di indennità una tantum – sia titolare della prestazione NASpI, ma questa sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a 6 mesi, nonché nell’ipotesi in cui la prestazione sia stata sospesa perché l’assicurato è percettore dell’indennità di malattia o maternità.

L’indennità in argomento è, invece, cumulabile con l’assegno ordinario di invalidità (Legge n. 222/1984).