Il trattamento economico del congedo parentale nella Legge di bilancio 2024

Modificati i criteri di calcolo dell’indennità per i congedi parentali fruiti fino al sesto anno di vita del figlio (Legge 30 dicembre 2023, n. 213).

La Legge n. 213/2023 (Legge di bilancio 2024), all’articolo 1, comma 179, interviene in materia di congedi parentali introducendo una significativa modifica all’articolo 34, comma 1 del D.Lgs. n. 151/2001.

 

Si ricorda che, attualmente, fino al dodicesimo anno di vita del figlio, a ciascun genitore lavoratore spetta per 3 mesi, non trasferibili, un’indennità pari al 30% della retribuzione. I genitori hanno anche diritto, in alternativa tra loro, ad un ulteriore periodo di congedo della durata complessiva di 3 mesi, per i quali spetta un’indennità pari al 30% della retribuzione, elevata, in alternativa tra i genitori, per la durata massima di un mese fino al sesto anno di vita del bambino, alla misura dell’80% della retribuzione.

 

Ebbene, la Legge di bilancio 2024 porta a 2 mesi l’elevazione dell’indennità di congedo parentale, spettante nella misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e nella misura del 60% della retribuzione nel limite massimo di un ulteriore mese, elevata all’80% per il solo anno 2024.

 

Con la modifica introdotta dalla disposizione in commento, si prevede dunque che, per una durata massima complessiva di 2 mesi fino al sesto anno di vita del bambino, l’indennità sia pari alla misura dell’80% della retribuzione nel limite massimo di un mese e alla misura del 60% della retribuzione – in luogo dell’attuale 30% – nel limite massimo di un ulteriore mese.

 

Per il solo anno 2024 la misura dell’indennità riconosciuta per il mese ulteriore al primo è pari all’80% della retribuzione, invece che al 60%.

 

Il beneficio si applica con riferimento ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, successivamente al 31 dicembre 2023

 

CIPL Agricoltura Operai Sondrio: avviata la trattativa

Tra le proposte dei sindacati una nuova classificazione del personale, maggiori tutele per maternità, malattia e infortunio e un incremento dei salari

Lo scorso 21 dicembre si è svolto il primo incontro utile tra le organizzazioni sindacali e le associazioni datoriali Coldiretti, Confagricoltura e Cia per l’avvio delle trattative del rinnovo del CIPL Agricoltura Operai Sondrio, scaduto il 31 dicembre 2023.
Di seguito i punti più significativi, proposti dalle organizzazioni sindacali.
Classificazione del personale
I sindacati ritengono necessaria una maggiore valorizzazione delle competenze e un aggiornamento relativo della classificazione degli operai agricoli e florovivaisti, in coerenza con quanto previsto dal CCNL.
A tal proposito, viene richiesto di riformulare il livello “E”  inserendo la figura dell’addetto alla raccolta ed eliminando nelle tabelle retributive il riferimento alle grandi campagne.
Lavoratori migranti
Per quanto riguarda il tema del lavoro migrante, si chiede di applicare quanto già previsto dal CCNL (art.25) che prevede spese di viaggio assicurate dal luogo di provenienza e quello di lavoro e ritorno a carico dell’azienda (oltre i 40 km), prevedendo anche un tavolo permanente presso la Provincia di Sondrio per trovare soluzioni di riutilizzo di edifici abbandonati e la relativa messa a disposizione per i lavoratori del settore.
Malattia e infortunio
I sindacati propongono di facilitare il pagamento di malattia e infortunio proponendo l’integrazione al 100% a partire dal 1° giorno ed eliminando i primi tre giorni di carenza.
Maternità
I sindacati richiedono che il trattamento economico integrativo al 100% per maternità obbligatoria e/o anticipata sia applicato anche alle lavoratrici a tempo determinato.
Conciliazione vita e lavoro
Viene proposta la possibilità di usufruire anche ai lavoratori a tempo determinato del congedo di 15 giorni, in occasione di matrimonio ed unione civile.
Si richiede, inoltre, l’aggiunta di un permesso retribuito per visita medica documentata di 8 ore all’anno anche frazionabili.
Retribuzione
Per il biennio 2024/2025, al fine di salvaguardare il potere di acquisto dei lavoratori del settore si richiede un aumento salariale del 5,2%.
Si richiede inoltre la possibilità di usufruire di buoni pasto per i lavoratori subordinati, oltre ad contributo aggiuntivo a quello previsto dal CCNL sulla quota a carico datore di lavoro per gli aderenti al fondo pensione di categoria (0,30%).

CCNL Studi Professionali (Anpit-Cisal): importanti novità retributive per i lavoratori del settore



Con il mese di gennaio previste nuove retribuzioni ed aumentata l’indennità di disponibilità


Il CCNL Studi Professionali (Anpit-Cisal) siglato il 17 gennaio 2023 tra Anpit, Aifes, Confimprenditori, Unica e Cisal Terziario con l’assistenza della Cisal, prevede importanti novità per i lavoratori del settore.
Per quanto riguarda il trattamento economico, dal 1° gennaio 2024 viene corrisposta per 13 mesi, la nuova Paga Base Nazionale Conglobata Mensile comprensiva dell’indennità di contingenza e dell’elemento distinto della retribuzione (Edr) per i quadri, gli impiegati e gli operai come riportato nella tabella sottostante.

Minimi retributivi












































Livello Minimo
Quadro 2.498,16
A1 2.133,84
A2 1.894,44
B1 1.696,67
Operatore di Vendita cat. 1 1.527,00
B2 1.519,72
Operatore di Vendita cat. 2 1.367,75
C1 1.363,59
C2 1.249,08
Operatore di Vendita cat. 3 1.227,23
D1 1.155,40
Operatore di Vendita cat. 4 1.124,17
D2 1.040,90

Indennità di disponibilità
Il lavoratore che svolge una prestazione di lavoro a richiesta o a chiamata dell’azienda, ha diritto alla corresponsione dell’indennità oraria di disponibilità pari a:
1,8601 euro per il livello C1;
1,7060 euro per il livello C2;
1,5790 euro per il livello D1;
1,4292 euro per il livello D2.
Tale emolumento viene riconosciuto per ogni ora di disponibilità resa dal lavoratore intermittente. In caso di malattia o di altra causa in cui è impossibilitato a rispondere alla chiamata, salvo forza maggiore, egli ha l’obbligo di informare in maniera tempestiva il proprio datore di lavoro, non oltre 12 ore dall’inizio dell’impedimento, precisandone la durata. In caso di temporanea indisponibilità per qualsiasi causa dovuta, il dipendente non ha diritto a percepire la relativa indennità. Ed ancora, qualora da parte di questo vi sia un reiterato ed ingiustificato rifiuto di rispondere alla chiamata, l’erogazione dell’indennità viene sospesa.
Si specifica che la competenza di cui trattasi è soggetta alla contribuzione previdenziale, mentre invece viene esclusa dal calcolo delle retribuzioni dovute per festività e ferie, non risultando altresì utile nella determinazione del Tfr. Nei casi di contratto di lavoro intermittente con riconoscimento dell’indennità di disponibilità, il dipendente ha diritto al welfare contrattuale pro quota così come previsto per tutti i lavoratori.
Retribuzione del lavoratore intermittente
Circa la retribuzione del lavoratore intermittente per ogni ora di servizio effettivamente prestato è previsto il riconoscimento economico come riportato di seguito.






























































Descrizione Livello D2 Livello D1 Livello C2 Livello C1
a) Quota oraria P.B.N.C.M. 6,0168 6,6786 7,2201 7,8820
b) Quota oraria Elemento Perequativo Mensile Regionale (valore convenzionale) 0,5797 0,6092 0,6536 0,7029
c) Quota oraria Indennità Mensile di Mancata Contrattazione 0,3642 0,4042 0,4370 0,4771
d) Quota oraria Rateo di tredicesima mensilità 0,5497 0,6073 0,6561 0,7154
e) Quota oraria Rateo di ferie 0,5497 0,6073 0,6561 0,7154
f) Quota oraria Rateo di permessi 0,1525 0,1685 0,1821 0,1985
g) Quota oraria Indennità sostitutiva (valore convenzionale) del preavviso (solo nel tempo indeterminato) 0,2305 0,2547 0,2752 0,3000
h) Quota oraria sostitutiva della “Gestione Speciale” dell’En.Bi.C. 0,2023 0,2023 0,2023 0,2023
i) Retribuzione onnicomprensiva oraria 8,6453 9,5322 10,2825 11,1936

Legge di bilancio 2024, i provvedimenti sul lavoro

Tra i punti più importanti, la proroga dell’esonero contributivo per i dipendenti, l’elevazione del limite di esenzione fiscale per i fringe benefit, lo sgravio per le lavoratrici madri (Legge 30 dicembre 2023, n. 213).

La Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023): molteplici gli interventi in materia di lavoro e di previdenza, tra i quali spiccano la proroga per tutto il 2024 dell’esonero contributivo per i lavoratori dipendenti (7% per i redditi fino a 25.000 euro, 6% per i redditi fino a 35.000 euro), le misure per le madri lavoratrici e la detassazione per i premi di produttività e la rivisitazione dei limiti di esenzione per i fringe benefit.

Il taglio del cuneo fiscale

La Legge di bilancio 2024 al comma 15 dell’articolo 1 proroga, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2024, l’esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati pari al 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro (fino a 35.000 euro annui) e al 7% se la medesima retribuzione non eccede l’importo mensile di 1.923 euro (fino a 25.000 euro annui.

Lavoratrici madri

I commi da 180 a 182 stabiliscono, per il triennio 2024-2026, un esonero totale della quota di contribuzione a carico delle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato, madri di 3 o più figli, fino al diciottesimo anno di età da parte del figlio più piccolo. Limitatamente al 2024, lo stesso esonero è riconosciuto anche alle lavoratrici dipendenti a tempo indeterminato madri di 2 figli, fino al decimo anno di età da parte del figlio più piccolo.

Fringe benefit

Per quel che riguarda i fringe benefit, si eleva (commi 16 e 17), per il periodo d’imposta 2024, da 258,23 a 1.000 euro (2.000 per dipendenti con figli fiscalmente a carico) il limite di esenzione dal computo del reddito imponibile e dalla tassazione sostitutiva agevolata del lavoratore dipendente del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore medesimo, delle somme erogate o rimborsate
dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale, nonché delle spese per l’affitto o il mutuo della prima casa. Confermata la detassazione dei premi produttività al 5% (comma 18).

Deduzioni per le imprese che assumono

Vi sono maggiori deduzioni, dal 120% fino al 130%, per assunzioni a tempo indeterminato di giovani, donne, lavoratori di categorie svantaggiate ed ex percettori del Reddito di cittadinanza. Previsti 1,3 miliardi per finanziare l’agevolazione.

Detassazione del lavoro notturno e festivo turistico-alberghiero

Dal 1° gennaio al 30 giugno 2024, si riconosce (commi da 21 a 25) una somma a titolo di trattamento integrativo speciale, pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte per il lavoro notturno e straordinario effettuato nei giorni festivi, in favore dei dipendenti di strutture turistico-alberghiere con un reddito fino a 40.000 euro.

Sgravio per l’assunzione di donne vittime di violenza

I commi da 191 a 193 riconoscono  uno sgravio contributivo totale (entro determinati
limiti di spesa) in favore dei datori di lavoro privati che nel triennio 2024-2026 assumono donne disoccupate vittime di violenza beneficiarie del contributo denominato Reddito di libertà. Tale sgravio è riconosciuto nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui e per la durata di 24 mesi se l’assunzione è a tempo indeterminato, di 12 mesi se è a termine e di 18 se si tratta di trasformazione da tempo determinato a tempo indeterminato.

Pensioni

Sul versante previdenziale, tra l’altro, proroga l’istituto dell’APE sociale per il 2024 ed eleva il requisito anagrafico da 63 anni a 63 anni e 5 mesi (commi 136 e 137); estende Quota 103 a chi raggiunge i requisiti previsti (63 anni di età più 41 anni di contributi) nel corso del 2024, disponendo che la pensione così maturata sia liquidata con il sistema contributivo integrale. Inoltre, si prevede che fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia, l’importo non può essere superiore a 4 volte il minimo (anziché 5) e che le finestre siano di 8 mesi per i soggetti privati e di 9 mesi per i soggetti pubblici (al posto, rispettivamente, di 4 e 7 mesi) (commi 139 e 140).

Integrazione salariale

Per quel che riguarda l’indennità e di trattamenti di integrazione salariale i commi da 142 a 155 prevedono il riconoscimento a regime, per 6 mensilità, dell’indennità di continuità reddituale e operativa (ISCRO), in favore dei lavoratori autonomi iscritti alla Gestione separata in possesso di determinati requisiti.

Inoltre, si prorogano (commi da 168 a 176) alcune misure quali le indennità previste per i lavoratori dei call center e per i pescatori in caso di fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio, la CIGS per le imprese che cessano l’attività produttiva e per le imprese di interesse strategico
nazionale con un numero di lavoratori dipendenti non inferiore a mille, l’integrazione economica della CIGS in favore dei lavoratori dipendenti dalle imprese del Gruppo Ilva, il trattamento di sostegno al reddito a favore dei lavoratori dipendenti da aziende sequestrate e confiscate. Inoltre vengono stanziate ulteriori risorse per la CIGS per le imprese operanti in aree di crisi industriale complessa e per la CIGS connessa alla
riorganizzazione o crisi aziendale.